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“SUBMISION” GIURIDICA

Sotto certi aspetti la Gran Bretagna rappresenta (o rappresentava?) una delle culle più importanti del diritto moderno. Terra della Magna Charta dal 1215 ha visto evolvere un sistema di diritto orientato alla protezione dei diritti individuali rispetto a ogni interferenza esterna, persino statale. Un sistema che si è evoluto nel tempo attraverso un forte radicalmento nella società dalle cui dinamiche traeva le proprie regole secondo un sistema di precedenti giudiziari che divenivano nel tempo vere e proprie rules. Il sistema di common law trovava applicazione nelle corti britanniche ma anche, in vario e diversificato modo in tutti i paesi, che avevano fatto parte del Commonwealth informando di sé prinicipi giuridici che hanno fatto da spina dorsale per il liberalismo classico di matrice inglese, fino a sbarcare negli Stati Uniti d’America con la rivoluzione del 1776. Dei suddetti principi se ne trova traccia nei primi atti costituzionali americani, dalla Dichiarazione di Indipendenza fino alla stessa Costituzione USA. Nel diritto anglosassone, a differenza degli ordinamenti continentali, la pronuncia giurisprudenziale si fonda sulla soluzione del caso concreto, e per procedimento deduttivo, una serie di pronunce che vanno nella medesima direzione determinano un principio che si fa generale e astratto solo per tradizione consolidata, ma al tempo stesso sempre in discussione.

Un diritto – dunque – quello inglese estremamente compenetrato con la società, che quasi ne scaturisce come impianto regolativo di vicende che derivano “a valle” dalla vita sociale e che nel tempo hanno fuso diritto e società creando un amalgama interessante per gli studiosi continentali, abituati invece alla Legge universale calata da un’entità suprema – lo Stato – che mediante procedimenti talvolta complessi, regola i rapporti privati e pubblici.

Questa sua caratteristica “sociale” tuttavia si sta, ormai da tempo, rivelando un boomerang proprio per la sua permeabilità a fonti eterenome che provengono da strumenti regolativi di altre comunità che via via che si fanno più forti, e tentano di imporre in qualche modo la loro “rule of law”.

È quello che sta accadendo da almeno una trentina d’anni con la sharia, la legge islamica. All’aumentare degli immigrati di fede musulmana, al loro radicarsi in comunità sempre più chiuse e autoreferenziali il vincolo legislativo coranico è diventata una specie di “legge nella legge” che coesiste con la common law e che adesso pretende di sopravanzarla. Già nel 2004 il 40% dei musulmani londinesi avrebbe preferito l’applicazione integrale della sharia piuttosto che l’ordinamento britannico. Dopo più di vent’anni quell’auspicio che riguardava allora una ampia minoranza è diventato realtà; una relatà sempre più diffusa se si pensa che nel 2024, erano ben 85 le corti islamiche che dispensano giustizia, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia. Il tutto con il beneplacito dei tribunali inglesi pronti a recepire i “dicta” degli imam.

Nel 2014 nelle linee guida indirizzate ai solicitors (cioè a quegli avvocati che hanno il compito di preparare e introdurre le cause) compare il diritto islamico come strumento di utilizzo corrente di queste figure professionali.

Il problema, naturalmente si pone stante che la regolazione islamica si fonda su un diritto assai diverso rispetto a quello occidentale, fin dai suoi principi ispiratori che trovano proprio nel diritto di famiglia i ounti di maggior distanza con i nostri ordinamenti. Basti pensare alla sostanziale inferiorità giuridica della donna, ad esempio nel caso del diritto successorio, dove l’uomo riceve l’intera eredità, mentre la donna solo la metà. Tutto questo naturalmente contrasta con il principio di eguaglianza che trova proprio nel diritto inglese una delle sue prime forme di applicazione.

Altro punto critico sono le violenze domestiche, che nel diritto islamico non vengono sostanzialmente punite, poiché ritenute questioni interne sulle quali la legislazione non ha giurisdizion. O ancora la poligamia, che è riconosciuta come valida del diritto shariatico mentre costituisce un illecito negli ordinamenti europei.

A ben vedere questa progressiva infiltrazione del diritto islamico nella common law ben lungi dall’essere un veicolo di integrazione, serve esattamente la causa opposta. Una parcellizzazione comunitaria di un corpo separato dalla collettività che vede riconosciute leggi interne che codificano istanze sociali rigorosamente incompatibili con il vivvere civile occidentali. Sembra di assistere a quello che vediamo riportato in “Submision” il capolavoro di Michel Houllebeck che illustra in modo magistrale il soft power islamico nelle società occidentali che sottoforma di una falsa convivenza determina, al contrario, l’inizio della colonizzazione e della sostituzione culturale.

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